Statuto ASD Arcieri Bosco delle Querce

STATUTO DELLA ASD ARCIERI BOSCO DELLE QUERCE

Articolo 1 

Comparto Normativo – Denominazione – Sede – Durata – Oggetto sociale – Ambito di operatività 

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile l’Associazione denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Bosco Delle Querce”, in breve ASD Arcieri Bosco Delle Querce (d’ora in poi “Associazione”). Le norme sull’ordinamento interno sono ispirate a principi di democraticità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali in ossequio ai principi di cui all’articolo 90 del DL 289/2002 e del D.Lgs 36/2021. L’Associazione potrà richiedere il Riconoscimento Giuridico secondo le modalità di legge, laddove ne avesse i necessari requisiti; ai fini sportivi l’Associazione è riconosciuta dalle FSN/FSNP, DSA, EPS cui si affilierà. 

L’Associazione ha la propria sede legale in Seveso (MB) in Via Ortles, n. 7. Il trasferimento della sede legale all’interno del Comune di Seveso (MB) può essere deliberato dall’organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo) e in tal caso non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L’Associazione ha durata illimitata. L’Associazione può istituire sedi secondarie locali, in tutta Italia e all’estero. 

L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro né diretto né indiretto, così come definito all’articolo 8 del D.Lgs 36/2021, ed opera in ambito nazionale; ai sensi del D.Lgs 36/2021 inoltre, essa esercita, organizza e gestisce, in via stabile e principale, attività sportive dilettantistiche a soggetti normodotati e disabili (compresi i soggetti affetti da disagio intellettivo relazionale), ivi comprese la  formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. 

L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, dell’IPC e del CIP, nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali (Olimpiche e Paralimpiche) e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI e dal CIP, a cui vorrà affiliarsi mediante delibera del Consiglio Direttivo. L’associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento nonché  da CIO e IPC in merito all’attività sportiva praticata. L’associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI e del CIP, delle Federazioni (Olimpiche e Paralimpiche), Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva. 

Articolo 2 

– Fine Istituzionale e Attività – 

L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, tramite l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche (come già richiamato all’articolo 1), compresa l’attività didattica per l’avvio e l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive. 

L’associazione si propone di: 

a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare lo sport del Tiro con l’Arco nelle discipline del Tiro alla targa (al chiuso e all’aperto), dello Ski Archery, del Flight e Clout, del 3D e del Tiro di campagna, ed eventualmente, anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal CONI/CIP; 

b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

c) studiare, promuovere, sviluppare e adottare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport e formare gli esperti in grado di proporle; 

d) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, eventualmente anche in Collaborazione con altri enti ed ATI; 

e) provvedere alla manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature sportive; 

f) gestire e/o realizzare in qualunque forma impianti, attrezzature, strutture e locali necessari per le attività sportive;

g) organizzare squadre sportive o singoli atleti per la partecipazione, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, a campionati, gare, concorsi, manifestazioni o iniziative di diverse discipline sportive; 

h) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

i) organizzare eventi ed attività ludiche, ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero degli iscritti e della comunità (a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di pre e dopo scuola, centri estivi e camp sportivi), anche di somministrazione alimenti e bevande o turistiche;

l) collaborare con altre organizzazioni nazionali ed internazionali che promuovono le medesime discipline sportive. 

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali o secondarie a quelle istituzionali, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 

Articolo 3 

– Associati e Tesserati – 

A. Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Chiunque voglia aderire all’Associazione deve: 

– presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza; 

– dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell’eventuale regolamento di attuazione; 

– versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo. 

La mancata ammissione deve essere motivata. 

Gli associati si distinguono in fondatori, ordinari, onorari: 

– gli associati fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione; 

– gli associati ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell’Associazione, previa presentazione di  apposita domanda scritta e relativa ammissione; 

– gli associati onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita  dell’Associazione o per notorietà e particolari meriti. 

Tutti gli associati maggiorenni in regola col pagamento della quota sociale annuale hanno diritto a: 

– partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; 

– candidarsi per ricoprire le cariche associative; 

– partecipare alle Assemblee con diritto di voto attivo e passivo; 

– votare per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina di tutti gli organi direttivi dell’associazione. Gli associati minorenni vengono rappresentati con diritto di voto dall’esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda  di ammissione; solo al raggiungimento della maggiore età acquisiscono il diritto di essere eletti (elettorato passivo). 

Tutti gli associati hanno i seguenti doveri: 

– osservare lo Statuto nonché l’eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie; 

– collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle attività volte a compiere il Fine Istituzionale dell’Associazione (articolo 2); 

– astenersi dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell’Associazione; 

– pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo. 

B. Il tesserato è colui che partecipa alle attività dell’Associazione con una o più delle seguenti finalità:

– imparare o perfezionarsi in una o più discipline sportive; 

– partecipare ai campionati o alle gare o alle manifestazioni della federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva alla quale l’Associazione è affiliata; 

– svolgere una o più delle mansioni previste dai regolamenti e dagli statuti delle FSN/FSNP/DSA/EPS cui l’Associazione è affiliata.

Il tesserato ha il dovere di rispettare ogni regola fissata dal CONI/CIP o dalla FSN/FSNP/DSA/EPS cui l’associazione è affiliata. Si intendono qui interamente richiamati gli articoli 15 e 16 del D.Lgs 36/2021 e dagli eventuali successivi decreti correttivi ed attuativi. 

Articolo 4 

– Perdita dello status di associato – 

Gli associati cessano di appartenere all’Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. L’associato può recedere in qualunque momento dall’Associazione; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto  con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatto almeno 3 mesi prima. 

Decade l’associato che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa  annuale nei termini indicatigli.

L’esclusione è deliberata dall’Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di 30  giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni. 

In particolare, l’esclusione può essere deliberata nel caso in cui l’associato: 

– abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l’Associazione; 

– non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi  sociali. 

L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Nel caso sia istituito  il Collegio dei Probiviri l’associato ricorrerà preliminarmente a tale organo, nel caso in cui non sia istituito il Collegio dei Probiviri l’associato ricorrerà preliminarmente alla prima Assemblea degli Associati utile. Nei casi espressamente previsti dai Regolamenti di Giustizia del CONI/CIP sarà possibile ricorrere al Collegio arbitrale del CONI/CIP stesso. 

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere (cioè richiedere in giudizio) i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. 

Articolo 5 

– Organi sociali – 

Sono Organi dell’Associazione: 

– l’Assemblea degli associati (ordinaria e straordinaria); 

– il Consiglio Direttivo; 

– il Presidente; 

– il Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito nei casi previsti dalle norme di legge); 

– Il Collegio dei Probiviri (se costituito). 

Vige il rispetto della democrazia interna. Le cariche elettive vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione (preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate) e salvo eventuali compensi per il consiglio direttivo purché non siano superiori al compenso massimo previsto per i presidenti dei collegi sindacali delle Spa di cui al D.P.R. 645/1994 e D.L. 239/1995 convertito dalla Legge 336/1995. Tutti gli organi sociali sono liberamente eleggibili. 

Articolo 6 

– Assemblea degli Associati – 

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Tutti gli associati maggiorenni, in regola con il pagamento della quota associativa  annuale, hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie. 

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare: 

– approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale; 

– approva il Rendiconto Economico Finanziario Annuale (da qui in poi R.E.F.A.) dell’anno precedente entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario ed eventualmente un Bilancio di Previsione per l’anno in corso; 

– elegge i membri del Consiglio Direttivo; 

– elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito); 

– elegge i membri del Collegio dei Probiviri (se costituito); 

– delibera i regolamenti e le loro modifiche; 

– delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell’Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;

– delibera in ordine all’esclusione degli associati; 

– delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento  degli scopi sociali; 

– delibera le azioni di responsabilità contro gli amministratori per fatti da loro compiuti; 

– delibera in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, ivi compresi i modelli organizzativi di cui all’art. 16, co. 2, d.lgs 39\2021;

– delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto. 

L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte degli associati. Le convocazioni devono essere effettuate mediante: 

– idoneo avviso individuale, contenente gli argomenti all’ordine del giorno, da inviarsi ai singoli associati almeno 15 giorni prima della  data prevista per la riunione;

– idoneo avviso collettivo (ad esempio con la pubblicazione sulla Bacheca Sociale o sul sito web dell’Associazione), contenente gli  argomenti all’ordine del giorno, almeno 30 giorni prima della data prevista per la riunione. 

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo. L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci/rendiconti ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o 1/10 degli associati ne ravvisino l’opportunità. 

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio/Rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non  possono votare. 

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni. 

L’Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione. 

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli  associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole  della maggioranza dei presenti. L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia (se non  avviene in via telematica nel rispetto dei requisiti definiti dalle norme di legge). 

Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli associati con  diritto di voto e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto. 

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, secondo il principio del voto  singolo previsto dal Codice Civile. Ogni associato può essere portatore di un’unica delega. Gli associati non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d’interessi. 

I verbali di assemblea e gli eventuali Rendiconti/ Bilanci approvati o esaminati, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza degli associati con modalità idonee (nei casi di legge anche  attraverso la pubblicazione e/o l’invio agli associati), ancorché non intervenuti. 

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell’apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall’Assemblea obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti. 

Articolo 7 

– Consiglio Direttivo – 

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall’Assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il  Vicepresidente e il Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, l’Assemblea (o lo stesso Consiglio Direttivo) può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati  rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; questo meccanismo è attivabile fino ad esaurimento della graduatoria dei non eletti. 

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre  sedute consecutive alle riunioni del Consiglio sono considerati decaduti. 

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa. 

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: 

– curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; 

– redigere i programmi delle attività istituzionali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea degli associati;

– redigere i bilanci/rendiconti da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione; 

– nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario; 

– deliberare sulle domande di nuove adesioni; 

– pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a 3 sedute consecutive;

– fissare la quota associativa annuale di adesione all’Associazione, gli importi dei contributi di partecipazione alle attività e i  corrispettivi specifici per le eventuali attività commerciali; 

– adottare provvedimenti disciplinari, come l’ammonizione, o la sospensione da 1 a 12 mesi. Resta facoltà dei soci soggetti a tali  provvedimenti ricorrere contro gli stessi alla prima Assemblea degli Associati utile; 

– nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all’articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni ed  integrazioni; 

– assolvere a qualsiasi dovere a quest’organo demandato da eventuali legislazioni nazionali o regionali. 

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. 

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza  dei suoi membri presenti, ai quali spetta un solo voto. In seno al Consiglio non è ammessa delega. 

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al  Presidente; i verbali sono riportati nell’apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo. 

È fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP. 

Gli amministratori dovranno svolgere il proprio incarico a titolo gratuito salvo quanto previsto all’articolo 5. 

Articolo 8 

– Presidente – 

Il Presidente ha il compito di presiedere l’Assemblea degli associati nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’attuazione delle deliberazioni  dell’Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell’Associazione, ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone  tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente. 

Articolo 9 

– Collegio dei Revisori dei Conti – 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo opzionale composto (salvo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge) da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall’Assemblea degli associati fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili, nei casi previsti dalla legge. I revisori non possono essere contemporaneamente membri del  Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Revisori dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall’incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Collegio. 

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via Preliminare i bilanci/rendiconti, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. 

L’attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci/rendiconti. 

Articolo 10 

– Vincolo di Giustizia e Collegio dei Probiviri – 

L’Associazione si impegna a far rispettare ai propri associati, tesserati, atleti, partecipanti le disposizioni statutarie e regolamentarie  proprie della FSN/DSA/EPS cui è affiliata, con conseguente devoluzione ai propri organi di giustizia e arbitrali delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati o tra questi e l’Associazione stessa. È tuttavia obbligo delle parti cercare di comporre bonariamente la controversia nell’ambito dell’Associazione attraverso la costituzione del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è quindi un organo opzionale composto da 3 membri, nominati dall’Assemblea (ove fosse necessario risolvere  controversie tra associati o tra gli associati e il Consiglio Direttivo), fra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della  quota associativa. I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell’Organo di Revisione. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. 

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti. 

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario. 

Articolo 11 

– Rappresentante degli atleti e dei tecnici – 

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme vigenti del proprio ente di affiliazione, convoca e presiede  riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni – nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici, per l’individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. 

I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo della Federazione od Ente affiliante. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla FSN-FSNP-DSA-EPS a cui l’associazione è affiliata per il costante aggiornamento dei propri atti. 

Articolo 12 

– Patrimonio dell’Associazione – 

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito: 

– da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni; 

– da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati; 

– da eventuali fondi di riserva o di accantonamento costituiti con gli avanzi di gestione o utili delle annualità precedenti. 

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione, come previsto dall’articolo 24 del Codice  Civile. 

Ancora, i contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso, in Conformità a quanto previsto dall’articolo 37 del Codice Civile. 

Articolo 13 

– Risorse economiche – 

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: 

– quote e contributi degli associati e dei tesserati; 

– eredità, donazioni e legati; 

– contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, delle FSN/FSNP/DSA/EPS a cui l’associazione è affiliata, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, ivi compreso il 5 per mille; 

– contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; 

– entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 

– proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati o ai partecipanti in conformità alle finalità istituzionali derivanti dal pagamento di corrispettivi specifici (compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni  alle quali danno diritto) purché attuati dall’Associazione senza specifica organizzazione e senza che il valore dei corrispettivi ecceda i costi di diretta imputazione; 

– erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 

– entrate derivanti da iniziative di raccolte fondi; 

– altre eventuali entrate commerciali e non, previste dalle normative che regolano le Associazioni Sportive Dilettantistiche (tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle previste per le entrate diverse di cui all’articolo 2 del presente statuto, quali: i proventi derivanti da sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti e dalla gestione di impianti e strutture sportive); 

– altre entrate compatibili previste dalle normative che regolano gli Enti Non Commerciali italiani. 

Ogni quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’associazione. 

Articolo 14 

– Rendiconto Economico Finanziario Annuale (R.E.F.A.) – 

L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo redige il R.E.F.A., dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo redige, se richiesto dalle norme di legge, dagli associati o da Enti Pubblici per la partecipazione a gare/bandi/concorsi/appalti e simili il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli Associati entro 4 mesi dall’inizio del nuovo esercizio sociale. 

Gli eventuali utili ed avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio associativo. 

Articolo 15 

– Liquidazione e devoluzione del patrimonio – 

Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati con diritto di voto. 

L’eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile, sarà devoluto ad altri Enti/Istituti sportivi aventi finalità sportive uguali o analoghe e operanti nel territorio sentito (se costituito) l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e sempre nel rispetto di quanto previsto all’articolo 7) comma 1) lettera h) del D.Lgs 36/2021. 

Articolo 16 

– Clausole speciali di garanzia dell’assenza di scopo di lucro – 

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati,  lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. 

Articolo 17 

– Disposizioni finali – 

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI/CIP e della FSN/FSNP/DSA/EPS a cui l’associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile Italiano. Dal momento della loro entrata in vigore, inoltre, si dovranno intendere qui integrati i dettami, ove pertinenti, del D.Lgs 36/2021 (comunemente definito  quale “Riforma dello Sport”) e dei suoi decreti attuativi e correttivi.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL’ART. 27-BIS DELLA TABELLA DI CUI ALL’ALLEGATO B D.P.R. 26/10/1972, N. 642, COME MODIFICATO DAL COMMA 646, ART. 1 LEGGE 30/12/2018, N. 145 ESENTE DA IMPOSTA DI REGISTRO AI SENSI DEL COMMA 2 BIS DELL’ART. 12 DEL D.LGS 36/2021, COME MODIFICATO DAL COMMA 6 LETTERA A), ART.1 D.LGS 120/2023